PRATICHE COMMERCIALI INGANNEVOLI ED AGGRESSIVE: UN CASO RISOLTO DALL'UNIONE CONSUMATORI DI TREVISO
Una giovane signora del Trevigiano accoglieva nella propria abitazione il rappresentante di una società che si occupa di produzione e vendita di materiale da corredo domestico. Questi proponeva alla signora di entrare gratuitamente in possesso di una tessera che le avrebbe consentito di acquistare i prodotti della società mandante, godendo di un notevole sconto, con l’unico vincolo di effettuare almeno un acquisto presso la ditta nell’arco di cinque anni. La signora, quindi, sottoscriveva il modulo per la prenotazione della tessera, che dopo pochi giorni veniva recapitata presso la sua abitazione da un altro rappresentante. Quest’ultimo, però, intimava la signora a sottoscrivere un finanziamento per l’acquisto di beni del valore di alcune migliaia di euro, facendole credere di essersi obbligata in tal senso, con la sottoscrizione dell’ordine della tessera. Nell’occasione la signora notava che nel modulo di richiesta della tessera, erano state aggiunti a penna degli ordinativi di merce, che la donna non aveva mai sottoscritto. Tuttavia, stretta dall’insistenza del rappresentante, la signora sottoscriveva il finanziamento, benché contro la propria volontà. Solo dopo qualche tempo la signora si decideva a portare la circostanza al vaglio di un legale.
Il caso della signora di Treviso, peraltro, si è concluso con esito favorevole per il consumatore, anche se erano già decorsi i termini per l’esercizio del recesso. La signora, infatti, si è rivolta all’UNC che, tramite un proprio legale, ha diffidato la società venditrice ottenendo l’immediato annullamento degli ordini d’acquisto e l’annullamento della richiesta di finanziamento.
In casi di questo genere, trattandosi di vendita fuori dai locali commerciali, già è noto che il consumatore può far valere il proprio diritto di ripensamento, esercitando il recesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64 del D. Lgs 206/05, Codice del Consumo, mediante l’invio di una raccomandata a/r presso la sede del professionista, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’ordine. Il recesso non necessita di essere motivato. Tuttavia, qualora i termini per il recesso siano inutilmente decorsi, il consumatore raggirato non rimane privo di tutela. Un contratto sottoscritto dal consumatore tratto in errore dal venditore e senza cognizione del contenuto dell’atto e dei suoi elementi essenziali, infatti, è un atto viziato, che legittima il consumatore ad ottenerne l’annullamento ed il risarcimento del danno, se del caso ricorrendo anche all’Autorità Giudiziaria.
Inoltre, è bene sapere che pratiche commerciali come quelle descritte, sono espressamente vietate dal Codice di Consumo, come novellato dal D.Lgs 146/07, in quanto trattasi di pratiche commerciali scorrette. Sono pratiche commerciali scorrette, quelle contrarie alla diligenza professionale e che sono false o idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio cui sono dirette. Sono sempre scorrette le pratiche commerciali “ingannevoli”, cioè contenenti informazioni non corrispondenti al vero o, comunque idonee ad indurre in errore il consumatore medio sull’esistenza del prodotto, sulle sue qualità, sul prezzo, sui diritti del consumatore, etc. Sono altresì scorrette le pratiche commerciali che il Codice definisce “aggressive” e cioè quelle che, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il Codice elenca anche talune condotte che debbono essere in ogni caso considerate ingannevoli o aggressive. Ebbene, la violazione di tali divieti, non solo importa a carico del professionista profili di responsabilità civile, di cui egli sarà chiamato a rispondere sotto forma di risarcimento del danno patito dal consumatore, ma tale violazione lo rende passibile anche dell’applicazione di sanzioni pecuniarie a suo carico. Tali sanzioni possono essere disposte, in una con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’esito di apposito procedimento amministrativo che può essere promosso dal consumatore stesso o dall’Associazione di consumatori.
Infine, non si mancherà di precisare che, in taluni casi, i raggiri posti in essere dal professionista, potrebbero dare luogo a vere e proprie fattispecie criminose, come la truffa, delle quali è bene interessare la competente autorità penale, affinché non lasci impunito l’eventuale reato.
Alla luce di quanto sinteticamente esposto, quindi, è evidente l’importanza di segnalare casi di pratiche commerciali aggressive o addirittura ingannevoli di cui si sia rimasti vittime, non solo perché l’ordinamento giuridico consente diversi gradi di tutela per il singolo consumatore e per la collettività, ma anche perché in tal modo è possibile attivare le competenti autorità per ottenere l’inibizione di quelle pratiche commerciali che, pur se vietate, vengono costantemente praticate anche su larga scala.
Dott.ssa Francesca Sanson
UNC Comitato per la prov. di Treviso
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