
Nel precedente intervento ho accennato all’evoluzione del concetto di consenso informato, ed in particolare all’attenzione che deve essere riservata al dovere d’informazione che medici e strutture debbono garantire al malato. Per certi versi, come anticipato, il dovere d’informare è addirittura più importante della prestazione del consenso, e mi spiego: se alla prestazione del consenso continuiamo ad assegnare valore formale, senza curarci di analizzare se il consenso sia veramente informato e quindi consapevole, contribuiamo soltanto ad accrescere la distanza tra medici e pazienti facendo credere, ai primi, che ottenuto il consenso scritto non debbono temere reazioni del paziente e, ai secondi, che una volta sottoscritto le stereotipato modulo non hanno più facoltà di mettere in discussione il consenso prestato. In entrambi i casi, viene mistificata la realtà. L’affanno, di medici e strutture, nell’ottenere il sospirato consenso per evitare conseguenze penali, è frutto proprio di un errato approccio al tema della fondamentale facoltà di autodeterminazione alla cura da parte del paziente; quest’ultimo non si autodetermina certo alla cura per il solo fatto di aver sottoscritto un modulo, spesso incomprensibile, senza aver compreso il trattamento che gli viene proposto. Piuttosto, se correttamente informato, può partecipare alla cura consapevolmente ed anche dimenticarsi, per così dire, della sottoscrizione del modulo che, ad informazione acquisita e consenso verbalmente prestato, diventa perfettamente inutile, se non formalità da espletare. E’ agevole quindi comprendere che solo una significativa presa d’atto della centralità dell’informazione nel rapporto medico paziente può avere il merito di stimolare entrambi ad un più corretto rapporto. Sino a che ciò non accadrà, la mera sottoscrizione del modulo di consenso non varrà certo alle strutture ed ai medici quale prova del consenso informato prestato dal paziente, che potrebbe contestarlo con l’effetto, che vale la pena sottolineare, di far ricadere comunque sul medico l’onere di provare di aver adeguatamente informato il paziente ed aver ottenuto quindi un consenso realmente informato all’intervento. Diversamente, il contratto di cura potrebbe addirittura essere annullato, per errore essenziale –per il paziente- e riconoscibile –per il medico/struttura- e comunque risulterebbe viziato dall’inadempimento grave dei sanitari e sottoposto quindi alla sanzione della risoluzione e del risarcimento del danno eventualmente arrecato anche –solo- alla facoltà di autodeterminazione alla cura, costituzionalmente garantita, ed a prescindere, come si dirà nei prossimi contributi, dall’errore professionale inteso come errore tecnico.
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