’· Rifiuti di spostare l’auto d’intralcio ? E’ reato.

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Di sovente si identifica l’errore medico con il mancato ricovero, il difetto o il ritardo di assistenza sanitaria. Tuttavia, il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Milano nel febbraio del corrente anno ha invece evidenziato un caso di errore per eccesso di ricovero: un paziente, sottoposto ad intervento per la rimozione di un tumore del midollo cervicale, successivamente decedeva per un’infezione contratta durante il ricovero. Gli eredi convenivano quindi in giudizio il presidio ospedaliero contestando la necessità del lungo ricovero al quale il loro congiunto era stato sottoposto dopo l’intervento. L’ospedale si difendeva sostenendo che la morte sarebbe avvenuta per cause naturali e contestando la tesi dell’inutilità di un ricovero di due mesi successivo al trattamento. Il Tribunale, in primo grado, dava ragione ai congiunti e, contro tale decisione, la struttura ospedaliera decideva di ricorrere in appello contestando il nesso di causa tra la morte e il prolungarsi del ricovero. La Corte d’Appello, tuttavia, ha accolto le ragioni dei congiunti, respingendo il gravame sulla scorta di un ragionamento che vale la pena di ripercorrere. I Giudici sostengono che, sulla scorta delle indagini effettuate, sia possibile anzitutto dare per scontato che la causa della morte sia stata appunto l’infezione, nella fattispecie una polmonite definita, per l’appunto, nosocomiale. Il consulente dei Giudici ha affermato che tale tipo d’infezione è proprio collegata alla lunga ospedalizzazione che assurge a fattore principale di rischio per la colonizzazione con batteri nosocomiali. Tanto maggiore è il rischio, secondo il consulente, tanto più indebolito sia il paziente in quanto sottoposto anche a terapia cortisonica che ha determinato un’ulteriore aumento del rischio. E’ risultato inoltre che l’attesa di alcuni esami durante il ricovero sia stata immotivata. Pertanto i Giudici hanno affermato che, al cospetto del prolungarsi ingiustificato di un ricovero, l’esposizione ai rischi connessi deve definirsi colpevole, tanto più allorchè risulti tale anche l’ingiustificata terapia cortisonica che ha esposto il paziente al rischio di contrarre infezioni, e quindi fonte di responsabilità per le conseguenza determinate in capo al paziente. Hanno pertanto confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato il nesso di causa tra la morte del paziente e l’indiligente trattamento dal quale è derivata l’evitabile infezione, liquidando in favore dei congiunti una somma prossima ai 90.000 €.



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