La responsabilità  dei genitori e degli insegnanti per i danni arrecati dai minori

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Non di rado accade di constatare come sia i genitori che gli insegnanti ignorino sostanzialmente le regole che soprassiedono alla loro responsabilità per gli atti illeciti compiuti rispettivamente dai loro figli e/o allievi; tale inconsapevolezza genera, come è facile immaginare, anche un certo contenzioso che spesso anche le corti superiori hanno avuto modo di affrontare. L’art. 2048 c.c. sotto la rubrica “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” sancisce la loro responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli, ovvero degli allievi, salvo non siano in grado di provare di non aver potuto impedire il fatto. Il legislatore, quindi, prevede come regola la responsabilità di genitori ed insegnanti stabilendo che solo allorché sia possibile dimostrare di non aver potuto impedire il fatto la loro responsabilità venga meno. La prova liberatoria, per insegnanti e genitori, risiede nell’imprevedibilità della condotta che il minore pone in essere e che è motivo di danno nei confronti di terze persone; spesso possono essere considerate imprevedibili quelle condotte che abbiano i caratteri della repentinità e che, per essere estemporanee e non altrimenti prevedibili con la normale diligenza, entrano a far parte del novero di quei contegni che non possono essere evitati da chi deve prestare la vigilanza. Può accadere, peraltro, che la responsabilità di genitori ed insegnanti coesista nella misura in cui la condotta del minore sia in parte dovuta al difetto di buona educazione che avrebbe dovuto essere impartita dai genitori, ed in parte dal difetto di custodia da parte degli insegnanti e, in tale caso, il danno va supportato, nelle rispettive misure, da entrambi. Tale responsabilità, come detto stabilita dall’art. 2048 c.c., è responsabilità extra-contrattuale che, quindi, prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale che, peraltro, può ben esistere, per esempio tra l’allievo danneggiato e la struttura di istruzione che lo ospiti, e far scaturire anche una responsabilità di tipo contrattuale che impone, come noto, un termine di prescrizione di durata doppia rispetto a quello della responsabilità extra-contrattuale ed un’inversione dell’onere della prova. La giurisprudenza, come anticipato, ha spesso denunciato un metro piuttosto rigido nei confronti dei presunti “responsabili” soprattutto allorché difetti, nella struttura che impartisce l’istruzione, adeguata organizzazione. Tale severità, per altro verso, appare del tutto comprensibile per il legittimo affidamento che viene riposto nell’adeguatezza della struttura nella quale il proprio figlio viene accolto e nella previsione, quindi, delle cautele atte a scongiurare insidie sia di tipo strutturale che dovute a comportamenti indisciplinati che non abbiano trovato adeguato luogo per essere stigmatizzati e quindi circoscritti. E’ bene quindi che genitori ed insegnanti sappiano di essere responsabili, anche per la legge, dell’educazione e della vigilanza nei confronti dei minori che gli sono affidati e che, ove si verifichi un evento che non possa dirsi del tutto imprevedibile, è corretto che si assumano la responsabilità anche dei danni che i minori causino a terzi.



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