’· Quando il cane attraversa l’autostrada: per la Cassazione si applica l’art. 2051, più agevole...

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La corte di cassazione torna sull’argomento della responsabilità del proprietario della strada per i danni che gli utenti subiscano durante l’utilizzo. L’occasione è data dalla pretesa, avanzata da un cliente della società autostrade Torino-Milano S.p.a. nei confronti della società per i danni subiti a causa dell’impatto con un cane che tentava di attraversare la carreggiata. In primo grado, tuttavia, la pretesa non trovava credito e al danneggiato non rimaneva alternativa se non impugnare la sentenza ed ottenere giustizia avanti la Corte d’Appello di Torino che, accogliendo le ragioni avanzate dal danneggiato, pur con una diversa configurazione, condannava la società proprietaria al risarcimento del danno. Tuttavia, quest’ultima riteneva di ricorrere in Cassazione per stigmatizzare i vizi che riteneva di aver individuato nella sentenza di seconde cure. Grazie a tale occasione la Cassazione, dopo le sentenze dell’estate scorsa, che avevano rieditato i confini della responsabilità per cose in custodia restituendoli alle regole della responsabilità oggettiva, ha ribadito che alla fattispecie va applicato l’art. 2051 cod. civ., e non l’art. 2043 cod. civ., con l’effetto di sollevare il danneggiato dall’onere di dimostrare, oltre al danno ed al nesso di causa con l’insidia, anche la colpa del proprietario. Ha anche respinto il gravame della società autostrade che lamentava la condanna a mente dell’art. 2051 sostenendo che il danneggiato aveva invece invocato l’art. 2043, proprio in ossequio a quel filone interpretativo oggi superato, sostenendo che il danneggiato nei propri atti aveva comunque dedotto gli elementi utili per inquadrare il caso anche sotto il profilo della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051. Ha anche confermato il ragionamento della Corte d’Appello che aveva stigmatizzato, a sua volta, la violazione, da parte della società proprietaria, dell’obbligo di installare, a protezione di tutto il percorso, una rete di protezione e di curare la manutenzione per evitare che gli utenti subissero danni ingiusti. Ha altresì avallato la conseguenza, che la Corte d’Appello aveva ben sottolineato, in riforma della sentenza di primo grado, consistente nella contestazione della responsabilità per non avere, la società proprietaria, fornito la prova del fortuito ovvero dell’esclusiva responsabilità di terzi per la presenza dell’animale sull’autostrada. A tali risultati, a ben vedere, porta la corretta interpretazione dell’art. 2051 cod. civ.; ci si augura quindi che le società proprietarie delle strade, nonché la pubblica amministrazione, nell’ipotesi di strade pubbliche, ed in particolare le relative compagnie di assicurazione abbandonino stereotipate modalità di reiezione delle richieste danno fondate, come detto, su di un approccio al tema ormai definitivamente superato e particolarmente odioso per il cittadino.



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