’· Società  d’infortunistica: penali da recesso alte bocciate per abusività 

Argomento: Annunci consumatori [1]

Finiscono anche sotto la lente del Tribunale di Vicenza le clausole contenute in alcuni contratti predisposti da alcune società di infortunistica stradale secondo le quali, in ipotesi di revoca del mandato, al cliente-consumatore sarebbe imposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche il pagamento di somme che variano tra il 5% ed il 10% del totale importo richiesto dalla società di infortunistica all’assicurazione quale risarcimento del danno patito dal proprio cliente. Il Tribunale di Vicenza osserva che il “costo della revoca del mandato” non risulta in questo modo commisurato alle prestazioni effettivamente svolte dall’agenzia di infortunistica bensì alla somma, dalla stessa agenzia quantificata, e richiesta all’assicurazione a titolo di risarcimento del danno, con l’effetto che pare del tutto sproporzionato, detto costo di revoca, rispetto alle prestazioni effettivamente svolte nel caso di specie dall’agenzia di infortunistica; secondo il Tribunale di Vicenza tale condizione di squilibrio dei rapporti tra le agenzie e il consumatore “non consoce eguali nei rapporti di prestazione d’opera”. Anche perché, è bene sottolinearlo, non è detto che la quantificazione operata dall’agenzia sia nemmeno vicina all’importo che, realmente, risulterà spettare all’esito dell’istruttoria al danneggiato e, pertanto, pretendere un importo percentuale di detta somma quantificata appare francamente poco trasparente e quindi stigmatizzabile anche a mente di quanto dispongono gli art. 1469 bis e seguenti c.c.; dette norme prevedono l’inefficacia di clausole che determinino un significativo squilibrio tra i diritti dei consumatori ed i professionisti che le abbiano predisposte. Per di più, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Vicenza ed un altro similare al Giudice di Pace di Lendinara, la clausola appariva indicata esclusivamente nella tariffa che l’Agenzia aveva predisposto per l’invio alla Questura di Vicenza e che, tra l’altro, non era stata esibita al consumatore, con ciò aggravandosi ulteriormente lo squilibrio tra le posizioni. In passato, anche l’Unione Nazionale Consumatori aveva rilevato dette condotte sottolineando anche altri profili di abusività consistenti, per lo più, in quelle clausole che consentivano all’agenzia di essere anche delegata ad incaricare medici legali ed avvocati, senza che si instaurasse un vero rapporto fiduciario con il consumatore e consentendo l’estensione del trattamento a detti consulenti del vietato patto di quota lite. Secondo il Tribunale di Roma, tali clausole comporterebbero la nullità del contratto in quanto in frode alla legge.


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