Non di rado si verificano furti resi possibili dall’utilizzo di impalcature installate da imprese edili per la realizzazione di lavori presso gli immobili. L’utilizzo dei ponteggi, da parte di malintenzionati, ha dato luogo ad un contenzioso che ha visto opposti i derubati alle imprese ritenute responsabili di aver quantomeno agevolato i malintenzionati consentendo loro di raggiungere i piani alti di alcuni immobili e quindi operare indisturbati. La Corte di Cassazione aveva sempre applicato l’art. 2043 c.c. che prevede, per il derubato, la necessità di provare la responsabilità per colpa dell’impresa anche se, in una recente pronuncia, era stata sostenuta l’applicazione dell’art. 2051 che prevede, viceversa, una responsabilità oggettiva dell’impresa in quanto custode dell’impalcatura, finendo per addebitare all’impresa stessa l’onere di dimostrare il caso fortuito o comunque l’assenza di responsabilità. Con una pronuncia di alcun mesi or sono la Corte di Cassazione torna sull’argomento per ribadire il primo orientamento anche se l’occasione è proficua per sottolineare che è da ritenere dimostrata la responsabilità dell’impresa che, per esercitare la propria attività, si avvalga dei ponteggi all’uopo installati qualora risulti che abbia trascurato le più elementari norme di diligenza e quindi omesso doverose cautele idonee ad impedire un uso anomalo dei ponteggi stessi, creando così, per propria colpa, i presupposti per un agevole accesso ai ladri. Il tema è delicato poiché riguarda il cosiddetto illecito omissivo che si verifica allorché un soggetto, in questo caso l’impresa, abbia violato l’obbligo giuridico di impedire un certo evento e purché tale obbligo derivi dalla legge o da particolari rapporti. In tal caso, peraltro, non può certo dirsi che dette cautele debbano essere poste in essere dall’impresa poiché non esiste in tal senso un obbligo previsto espressamente dalla legge e, pertanto, la Cassazione ha un’occasione preziosa per precisare che tale obbligo può ben derivare anche da principi, pur non espressi, che possono però desumersi dall’ordinamento. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che correttamente la Corte d’Appello abbia affermato che le imprese che utilizzavano detti ponteggi non avessero posto in essere tutte le cautele utili ad impedire che le impalcature rappresentassero, di fatto, un agevole accesso ai piani superiori. In altri termini, se si ragionasse diversamente, si farebbe ricadere parte del rischio connesso all’impresa su terzi ignari. Anche questa pronuncia, pertanto, ad avviso di chi scrive, si pone nel solco di una giurisprudenza che pare sempre più attenta ad evitare che, il formale, ma non sostanziale rispetto dei diritti altrui possa creare a questi ultimi nocumento.