’· Il risarcimento del danno alla sfera sessuale

Argomento: Annunci malasanità  [1]

Prosegue, a caratterizzare questa rubrica, la rassegna delle più recenti ed interessanti pronunce della Terza sez. Civile della Corte di Cassazione riguardanti il risarcimento del danno a persona. Come spesso ricordato, la Cassazione sta di fatto riscrivendo i limiti del risarcimento integrale del danno alla persona precisando che il risarcimento dev’essere personalizzato e, ove possibile, slegato da modalità di calcolo forfetarie e standardizzate così che sia possibile rifuggire al rischio di ridurre il corretto calcolo del danno a persona ad una somma di voci predefinite a prescindere dall’analisi del caso concreto. Ha avuto ragione quindi un danneggiato da sinistro stradale che si è impegnato sino al ricorso in Cassazione per ottenere la riforma di una prima sentenza del Tribunale di Roma che, nel 1999, calcolava il risarcimento del danno senza tenere conto sia del profilo riguardante la capacità lavorativa che della grave compromissione dell’attività sessuale; né la Corte d’Appello, decidendo il ricorso, rideterminava la liquidazione in modo ritenuto congruo. Grazie alla caparbietà del ricorrente ed alla capacità di chi l’ha sostenuto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di segnalare alcuni principi che è bene che ciascuno tenga presenti: è principio che riguarda una regola causale di elevata probabilità quella che, secondo la Cassazione, consente di ritenere che una lesione grave della salute rechi con sé un’apprezzabile perdita anche della capacità lavorativa tanto che la Suprema Corte ritiene che negare tale rilevanza rappresenti fattore eccezionale e che esigere dal lavoratore una prova rigorosa del cosiddetto danno futuro, così come negare la natura biologica della suddetta perdita, rappresenta addirittura una contraddizione alla stessa configurazione del danno biologico. Il danno alla capacità lavorativa è quindi danno che merita autonomo rilievo e rappresenta una perdita patrimoniale. Quanto al danno alla sfera sessuale, che i Giudici di I e II grado avevano inteso ricompresi nella valutazione standardizzata redatta dal consulente tecnico d’ufficio, la Cassazione sottolinea che i diritti umani inviolabili che godono di copertura costituzionale non restano necessariamente assorbiti nel danno biologico, allorché abbiano una lesione propria come nel caso del diritto alla sessualità, che è per certo inquadrabile tra i diritti inviolabili della persona. La perdita o la compromissione della sessualità, per quanto anche solo attinente alla sua sfera psichica, costituisce quindi di per sé un danno esistenziale che dev’essere valutato separatamente in modo autonomo quale danno non patrimoniale di per sé risarcibile. La Corte, quindi, sulla scorta di tali principi impone un nuovo giudizio che una sezione diversa della Corte d’Appello di Roma dovrà pronunciare attenendosi alle linee guida indicate.


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