
Avv. Nicola Todeschini [2]
(Consumerlaw Treviso)
Non di rado accade che i rapporti tra consumatori assicurati e compagnie di assicurazione trovino motivo di pregiudizio allorché i primi reclamino l’indennizzo dovuto, in ipotesi di contratto di assicurazione per gli infortuni, e le compagnie di assicurazione neghino il medesimo, sostenendo l’esistenza di preesistenze tali da impedire la liquidazione del danno.
Nel caso di specie, deciso dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, con la sentenza n. 118/03, la materia del contendere era per l’appunto la seguente: una signora di mezza età reclamava l’adempimento del contratto di assicurazione per gli infortuni, a seguito di un sinistro accadutole mentre scendeva le scale di casa e, inciampando, precipitava procurandosi una lesione ed in particolare la rottura della cuffia dei rotatori della spalla. Durante la visita medico legale alla quale si sottoponeva su invito della propria compagnia di assicurazioni l’assicurata, in buona fede, produceva un certificato medico nell’anamnesi del quale vi era riferimento ad una periartrite pregressa, interessante la medesima spalla attinta dal fatto violento. Sostenuto da un parere medico legale di parte, il liquidatore della compagnia escludeva quindi il diritto all’indennizzo dell’assicurata, asserendo che di fatto la stessa pativa da tempo postumi tutto sommato riconducibili a quelli verificati a seguito dell’incidente e che, tra l’altro, la mancata dichiarazione dei primi aveva rilievo, per un verso, a mente dell’art. 1892 Codice Civile, quale inesattezza e reticenza nelle dichiarazioni dell’assicurato alla propria compagnia, per l’altro, ai sensi di una specifica pattuizione del contratto di assicurazione che precisava l’indennizzabilità solo delle conseguenze che si sarebbero comunque verificate qual’ora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana.
L’assicurata dava quindi incarico all’Avv. Nicola Todeschini, membro dello Studio Legale Consumerlaw, di radicare una controversia davanti il Tribunale competente, per aver ragione della propria pretesa. Veniva quindi notificato l’atto di citazione che concludeva per la richiesta di condanna della compagnia di assicurazione all’adempimento del contratto di assicurazione medesimo. La compagnia si costituiva eccependo quanto sopra brevemente ricordato, e negando in qualsivoglia misura la legittimità di una pretesa al riconoscimento dell’indennizzo.
A seguito della richiesta consulenza tecnica d’ufficio, emergeva proprio ciò che il consulente medico legale dell’assicurata aveva già sostenuto nella propria perizia di parte ante causam, e quindi che non poteva negarsi quanto meno un aggravamento dell’asserita condizione patologica pregressa e che tale aggravamento andava riconosciuto liquidando un indennizzo pari esclusivamente, per l’appunto, alla differenza tra la patologia asseritamene pregressa e quella resa attuale dall’evento violento.
Nonostante la consulenza medico legale riconoscesse quindi una seppur minima maggiore invalidità residua, dando per scontato che la certificazione dalla stessa attrice esibita dicesse il vero, e che potesse essere quindi valorizzata nella misura di alcuni punti percentuali l’asserita pregressa periartrite alla spalla, la compagnia di assicurazione provvedeva a saldare immediatamente l’indennizzo così calcolato per differenza, senza provvedere però anche in ordine alle spese legali.
La causa quindi proseguiva di fatto unicamente per le medesime, con la condanna della compagnia di assicurazione a rimborsarne larga parte.
Ma ciò che qui più interessa è la decisione nel merito e le opposte tesi che si sono fronteggiate. L’attrice, sin dall’inizio, sosteneva che qualora fosse stata verificata una patologia pregressa, e quindi una invalidità permanente ad essa collegata, non avrebbe certo preteso un indennizzo che ne riguardasse gli esiti, ma si sarebbe accontentata della maggior invalidità risultante dall’aggravamento all’esito del fatto violento.
La compagnia di assicurazioni invece, insisteva affinché venisse accertato che l’assicurata avesse reso dichiarazioni inesatte e reticenti, e che soprattutto era escluso l’indennizzo per le conseguenze del fatto che non si sarebbero verificate in assenza di patologie pregresse.
Ha avuto invece la meglio la valutazione in diritto, proposta dall’attrice, la quale ha sostenuto che non vi è ragione giuridica per escludere che l’aggravamento di una situazione pregressa possa trovare accoglimento in sede di liquidazione del danno subito dal un contraente di una polizza infortuni. A ben vedere, invero, non trovavano pregio secondo lo Studio Legale Consumerlaw, nemmeno le contestazioni relative alle dichiarazioni reticenti, giacchè le stesse anzitutto non potevano essere diverse all’epoca del perfezionamento del contratto, e tanto meno potevano essere pretese dalla cliente, atteso che ciascuno, raggiunta una certa età, e tanto più se svolge attività manuale, non può non patire alcune alterazioni e infiammazioni articolari senza per ciò doversi riconoscere in capo al medesimo il dovere di riconoscerle e denunciarle come se potessero essere considerate rilevanti ai fini di una valutazione medico legale.
E’ risultato infatti che aver dichiarato ad una precedente, lontana visita specialistica di aver sofferto in passato di dolori ad una spalla, non significava anzitutto lamentare tecnicamente una periartrite, e tanto meno era possibile quantificare con precisione l’incisione della stessa sull’integrità psico-fisica dell’assicurata. Pertanto, a ben vedere, nemmeno la clausola spesso presente nelle polizze infortuni, secondo la quale sarebbero indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana, è di per sé solo sufficiente ad escludere che, in caso di aggravamento, possa essere escluso l’indennizzo.
Che lo stesso Giudice abbia inteso rilevare la difficoltà, per l’assicurato, di rendersi conto della rilevanza dell’infiammazione lamentata addebitandogli quindi l’intenzionalità della violazione dell’obbligo di fornire all’assicuratore notizie necessarie per la valutazione del rischio, significa riconoscere lo sforzo della magistratura verso una sensibilizzazione per i diritti dei consumatori, quali contraenti deboli. All’evidenza, è stata accolta la tesi attorea secondo la quale non si può attribuire all’assicurato il biasimo della colpa consistente nel non aver indicato alla compagnia di assicurazione l’insorgenza di infiammazioni che, la persona comune, può ritenere non patologiche ma passeggere o comunque irrilevanti. Viceversa, si chiederebbe all’assicurato di esprimere una diligenza che non è quella tipica del buon padre di famiglia, ma è semmai quella dello specialista ortopedico o del medico legale.
La pronuncia, quindi, offre la prova che spesso l’abitudine inveterata di ignorare i diritti del consumatore assicurato da parte delle compagnie di assicurazione può trovare argine, laddove la pretesa sia avanzata con misura ed in modo argomentato, anche ad opera delle pronunce dei Giudici.
A margine, ma con rilievo non secondario, va rimarcato che la polizza in questione conteneva la nota clausola per compromesso in arbitri delle vertenze tra la compagnia e l’assicurato consumatore. Già in atto di citazione però, l’attrice aveva preannunciato che riteneva inoperante tale clausola, non solo in quanto clausola vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui gli art. 1469-bis e seguenti Codice Civile, ma anche poiché la domanda dedotta in giudizio non aveva ad oggetto l’affermazione di una invalidità in luogo di un'altra, ma aveva viceversa ad oggetto la richiesta di adempimento della polizza infortuni. Di fronte a tale impostazione, la compagnia non ha nemmeno tentato, giova sottolinearlo, di sostenere l’improcedibilità della domanda e di chiedere quindi che la vertenza fosse compromessa in arbitri. Tale soluzione pare possa essere utile indicarla quale strada da percorrere in tutti i casi in cui il consumatore non voglia accettare il compromesso in arbitri, sia per ragioni di costi che per la volontà di non vedere sottratta al proprio Giudice naturale la decisione di una controversia che, molto spesso (come il caso di specie dimostra), non riguarda esclusivamente profili medico legali, ma soprattutto giuridici.
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