Malato informato...malato fortunato ?


Viene da chiedersi se non sia proprio così, tenuto conto di quanto accade spesso nelle corsie d’ospedale: un diritto sacrosanto viene spesso centellinato e, quando rispettato, fa sentire –per l’appunto- «fortunato» il suo titolare. Il problema è culturale, di approccio alla concezione del rapporto medico paziente e risente ancora, è bene precisarlo, dell’atavica resistenza degli operatori della sanità a prendere atto del mutato clima, anche giuridico, della loro professione. Superare una cultura che non concepisce il malato se non come il destinatario di una cura decisa dal medico, e non come protagonista della stessa, significa abbandonare, definitivamente, un contesto etico ormai desueto. Il passaggio di consegne con la moderna concezione del rapporto consentirà non solo al paziente, ma anche al medico, di beneficiare di un rapporto meno litigioso. Sino ad alcuni anni or sono, ma le tentazioni non mancano neppure oggi, si è prestata attenzione al consenso informato come la panacea di tutti i mali, senza tenere conto che la sua irruzione nel rapporto medico paziente non era stata “preparata” da una reale presa di coscienza della dignità di quest’ultimo. Abbagliati dalla luce della rivoluzione del consenso, si è quindi prestata attenzione, a volte anche maniacale, solo alla fase terminale del processo informativo consistente, per l’appunto, nella prestazione del consenso, senza considerare che un consenso prestato al termine di un percorso informativo carente non avrebbe che potuto partorire un mostro, seppur documentato. E così, da un lato, al paziente non è stata fornita reale informazione, dall’altro, medici e strutture si sono adoperati nell’elaborare moduli di ricezione del consenso che potessero assicurare loro l’impunità. Ma così non è stato. La scienza medica non ha bisogno del consenso per essere legittimata, poiché trae legittimazione autonoma dal solo fatto di essere votata alla cura del paziente; la vera rivoluzione del consenso è, invece, rappresentata dal dovere d’informare il paziente compiutamente, in modo da porlo al centro della cura e soprattutto fornirgli gli elementi utili per comprendere la cura e determinarsi consapevolmente ad essa dopo aver condotto il giudizio costi-benefici del trattamento suggerito. Un’evoluzione giurisprudenziale vorticosa, ma non ancora terminata, ha quindi finalmente affermato la centralità dell’informazione nel contratto di cura, sancendo il fallimento del contratto anche per la sola mancata prestazione dell’informazione –a prescindere quindi da un errore tecnico- ed aprendo le porte, come si dirà nei prossimi contributi, all’affermazione di strumenti risarcitori per il «solo» danno da difetto d’informazione.


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