’· Telecom condannata a risarcire il danno esistenziale !


Molto spesso gli utenti lamentano trattamenti vessatori, se non inerti ed abusivi, posti in essere da gestori della telefonia così fissa come mobile ma, salvo che negli ultimi anni, solo difficilmente hanno potuto rappresentare all’organo giudicante il pregiudizio che tali vessazioni hanno arrecato loro poiché, come è facile immaginare, molto spesso tali condotte, che vanno ascritte alla responsabilità contrattuale, non producono danni materiali direttamente accertabili né un danno biologico, inteso come danno permanente all’integrità psico-fisica; piuttosto, come è agevole immaginare, producono quello che si può definire, secondo la miglior dottrina e giurisprudenza, danno esistenziale, inteso, tanto più in questo caso, come danno prodotto all’alterazione della propria agenda quotidiana e consistente nel tempo inutilmente impiegato nel combattere comportamenti abusivi, in comportamenti non voluti indotti da condotte contrarie al diritto, in rinunce e quant’altro.
Di recente, come anticipato, un consumatore ha convenuto in giudizio Telecom Italia avanti il Tribunale di Genova, lamentando gravi difficoltà nell’ottenere la voltura dell’utenza intestata ad un congiunto deceduto, ed una serie di ulteriori comportamenti, spesso da molti altri utenti lamentati, attinenti all’illegittimità del distacco di linea a fronte del mancato pagamento di alcune bollette per quanto motivato, a ragione, quale eccezione d’inadempimento. Infatti, in un rapporto contrattuale, quando una delle parti non adempie al proprio contratto, come accade quando per esempio il gestore è inerte rispetto ad una richiesta di voltura pur prevista dal contratto stesso, l’altro contraente -in questo caso l’utente- può eccepire detto inadempimento sospendendolo la propria prestazione; se, per reazione, il gestore inopinatamente sospende l’utilizzo della linea, può essere convenuto in giudizio, come è avvenuto, non solo per essere condannato al ripristino immediato della linea e quindi al rispetto del contratto ma anche al risarcimento dal danno. Ebbene, in questo caso, il Giudice del Tribunale di Genova ha verificato tali condotte abusive condannando la compagnia ad uniformarsi alle richieste legittime dell’utente, nonchè a rifondere allo stesso non solo le spese del giudizio, ma anche il danno esistenziale patito e quantificato nella somma di ben 5.000,00€. Come già riferito nei precedenti interventi in materia di responsabilità medica, la recente affermazione del danno esistenziale consente di porre all’attenzione, anche dei Giudici, ripercussioni all’area del fare areddituale prima del tutto mistificati. Gli atteggiamenti vessatori, infatti, perpetrati da enti spesso disorganizzati ed avvezzi a subire reclami di utenti che difficilmente procedono in sede giudiziale, possono effettivamente pregiudicare così la tranquillità e le abitudini di questi ultimi, costringendoli a defatiganti attese, spesso a rinunce, e comunque a sopportare l’inerzia dei gestori a pena di reazioni, quali il distacco della linea, che meritano di essere stigmatizzate e, ora, anche punite.


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