Telecom condannata per violazione della buona fede: il consumatore non dovrà  pagare le telefonate...

Argomento: Annunci consumatori

Il singolare caso che ha interessato un signore di Ostuni nel 1999 ha dato modo al Tribunale di Brindisi di pronunciare un’importante sentenza alcuni mesi or sono. Il consumatore ha lamentato l’arrivo di una bolletta salatissima che, anziché indicare una spesa media di  lire 100/200.000, ammontava addirittura ad oltre lire 12.000.000. Verificava, previo sopralluogo agli uffici della Telecom, che si trattava di traffico realizzato attraverso la composizione di numerazioni internazionali ed aveva modo anche di accertare che dette chiamate erano state effettuate, durante la sua assenza, dal proprio figlio affetto da un disturbo. Assumeva, quindi, che se il gestore si fosse comportato secondo il principio di buona fede, avrebbe dovuto comunicare subito, a mente di quanto dispone l’art. 42 del regolamento di servizio, l’impennata dei consumi relativi alla sua utenza anziché attendere, come in realtà ha fatto, il termine del bimestre. Si costituiva in giudizio Telecom Italia contestando gli assunti del consumatore e sostenendo che detto obbligo non gravava il gestore telefonico e che, semmai, il consumatore avrebbe dovuto esercitare maggior controllo sul figlio. Per contro, il giudice del Tribunale di Brindisi ha osservato che, al di là di quanto dispone l’art. 42 del citato regolamento di servizio, nell’esecuzione del contratto di abbonamento telefonico le parti hanno comunque l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, a mente di quanto dispongono gli art. 1175 e 1375 c.c. e che tali principi impongono a ciascuna della parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra nella misura in cui questo non comporti un apprezzabile sacrificio; tanto più allorché il rapporto veda contrapposto il consumatore, parte debole per definizione, ad un professionista che predisponga clausole contrattuali in modo unilaterale e senza consentire al contraente facoltà di discussione alcuna. Ha quindi evidenziato che, nel caso di specie, il comportamento contrario a buona fede e correttezza è da individuare proprio nel fatto di aver atteso la fine del periodo di fatturazione prima di avvisare l’utente dell’impennata dei consumi, così da poter pretendere il pagamento dell’intera fattura quando, invece, ben il gestore avrebbe potuto –e dovuto- avvisare l’utente durante il rapporto, allorché si rendeva conto dell’anomalia del traffico, consentendogli di intervenire prima che il sommarsi delle spese raggiungesse un importo così elevato. Il Tribunale quindi ha dichiarato che il consumatore non è tenuto al versamento delle somme richieste dalla Telecom ma di una somma pari alla media dei consumi delle bollette precedenti e ha altresì condannato Telecom a restituire quanto il consumatore aveva già versato in ottemperanza alle diffide dalla Telecom inviate, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione. Tale sentenza ricorda con straordinaria lucidità la funzione integrativa che il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto può dispiegare con la funzione, addirittura, di saper riequilibrare rapporti che, molto spesso, sono ahimè connotati da una sproporzione in danno del contraente più debole.
 
Avv. Nicola Todeschini


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