’· Bolletta ingiusta: Telecom condannata
Torna sul “banco degli imputati” Telecom Italia per l’attivazione di servizi telefonici non richiesti. Ad adire le vie legali, questa volta, è un cittadino di Genova che si vede addebitare in bolletta importi, peraltro estremamente contenuti, relativi a servizi e contratti mai richiesti; chiede anche il risarcimento del danno esistenziale, nella misura che il Giudice riterrà equa, dovuto all’incidenza che la condotta illegittima del gestore ha avuto sull’assetto relazionale della propria esistenza alterato dalla necessità di doversi difendere da comportamenti abusivi. Dopo la notifica dell’atto di citazione, preceduta dal tentativo di azionare il procedimento arbitrale, Telecom Italia ha rimborsato parte dei servizi non richiesti senza contestare l’inesistenza, da parte del consumatore, di una qualche manifestazione di consenso espresso volto a perfezionare i contratti utili ad attivare i servizi opzionali per i quali il gestore ha poi chiesto il pagamento. Telecom Italia si è costituita in giudizio contestando anzitutto l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Detta eccezione, però, è stata respinta dal Tribunale di Genova che ha notato come l’istanza di conciliazione sia stata proposta ma l’udienza fissata oltre i 30 giorni dall’istanza. Ha ritenuto pertanto il Tribunale che il consumatore potesse ben agire dinnanzi al Giudice ordinario. Il Tribunale ha quindi sottolineato come in assenza di accordo tra le parti, previsto quale requisito per l’esistenza del contratto, vige la sanzione della nullità di quest’ultimo e quindi l’inefficacia dei suoi effetti. Ha inoltre rilevato il Tribunale che vi sono norme ancor più restrittive in tal senso rappresentate dall’art. 9 del D.lgs 22.05.99 che, in attuazione di una direttiva CEE, la 97/7, prevede che la mancata risposta alla proposta di attivazione di servizi a pagamento non significhi mai il consenso. Il Tribunale ha inoltre accolto la richiesta di risarcimento del danno esistenziale facendo leva sul recentissimo orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito, in tema di danno esistenziale, il rilievo che ha la prova per presunzioni che, nel caso di specie, ha consentito di valutare l’incidenza della condotta “sull’assetto relazionale della vita legata alla necessità di doversi difendere da modalità comportamentali aggressive poste in essere da un soggetto economico molto forte, e subdole per le modalità con le quali vengono realizzate a fronte di esborsi contenuti, i quali possono rendere poco visibili agli utenti le adesioni alla sfera dei diritti di libertà…” ed indicato nella somma di € 500,00. Telecom Italia è stata quindi condannata anche a rimborsare gli importi indebitamente acquisiti, e sollevare il consumatore dalle spese del giudizio.
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