’· Danno psichico da morte imminente: sì della Cassazione al risarcimento anche se la morte...

Argomento: News malasanità 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla quantificazione del danno che spetta agli eredi allorché venga a mancare il loro stretto congiunto a seguito, per esempio, di un incidente stradale, si arricchisce di una nuova e recentissima pronuncia la quale consente di ripercorrere alcuni temi molto cari alle vittime ed in costante evoluzione. Il caso riguarda la vicenda di due sorelline che procedono in bicicletta, la più grande è alla guida, la più piccola, di sei anni, è trasportata; vengono investite da un’autovettura e la bimba più piccola decede a distanza di qualche giorno dal sinistro, mentre la più grande subisce lesioni ma riesce a sopravvivere. Ai genitori che agiscono per ottenere il risarcimento del danno viene riconosciuta una somma pari al danno da perdita del rapporto parentale ma, nemmeno in sede di appello, viene accolta la loro domanda di ottenere, iure ereditario, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla figlioletta. Per tali ragioni ricorrono in Cassazione dove ottengono in tal senso soddisfazione poiché la Corte nel ricordare che oltre al danno da perdita del rapporto parentale, che gli stretti congiunti subiscono iure proprio a causa della perdita definitiva di un rapporto affettivo con uno stretto congiunto e che attiene all’intangibilità della sfera degli affetti che si vivono nell’ambito della famiglia e all’inviolabilità delle attività realizzatrici della persona amata che godono di protezione a livello costituzionale, esiste pure un danno subito dall’infortunato e che può essere trasmesso agli eredi che consiste nel grave danno psichico che la vittima, nell’attesa consapevole della morte, subisce ineluttabilmente anche quando la morte sopraggiunga a poche ore dal sinistro; in tal caso, la violenza del danno psichico non è direttamente proporzionale alla durata ma investe la psiche della persona in modo determinante. Tale pronuncia si inserisce in una giurisprudenza che, a proposito del diritto degli eredi a percepire il risarcimento del danno patito dal congiunto poi deceduto, era stata caratterizzata da non poche polemiche poiché il discrimine che la Corte di Cassazione aveva posto nel concedere il risarcimento era rappresentato solo dal lasso temporale che intercorreva tra il sinistro e l’evento morte, tant’è vero che in alcune pronunce era stato sostenuto che poche ore di agonia non dessero luogo ad un danno biologico risarcibile e quindi trasmissibile agli eredi e stessa sorte dovesse subire la richiesta di risarcimento allorché l’intervallo tra il sinistro e la morte fosse stato di pochi giorni mentre, in altra pronuncia, era stato ritenuto lasso apprezzabile di tempo il decorso di circa trenta giorni. Rimane, peraltro, ad oggi insuperabile la negazione del danno risarcibile iure ereditario in ipotesi di morte istantanea, nonostante diverse opinioni soprattutto stimolate dalla miglior giurisprudenza di merito.


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