A distanza di otto anni dall’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva CE 93/13 in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, non pare ancora possibile affermare che i contratti predisposti dalle Compagnie di assicurazione e sottoposti ai consumatori, risultino depurati da quelle clausole che, secondo la disciplina citata sono da ritenersi vessatorie in quanto comportanti un significativo squilibrio a carico del consumatore.
Assai di sovente, infatti, sono ancora presenti – per citarne solo alcune – clausole che prevedano la competenza esclusiva del Giudice del luogo nel quale la Compagnia di assicurazione ha la propria sede legale, o che prevedano la facoltà di recesso dopo ogni sinistro a favore della sola Compagnia e non anche dell’assicurato, o ancora, che prevedano la devoluzione della vertenza agli arbitri.
La riflessione che si pone in esito alla trattazione del caso che appresso verrà illustrato, e di cui pare interessante dar conto, riguarda anche la meno trattata questione del rapporto tra abusività della clausola, perché comportante un significativo squilibrio, e tutela del contraente debole che, pur ottenuta la declaratoria di inefficacia di una clausola di tal fatta, rimanga pur sempre parte di un contratto dal quale non ha possibilità di svincolarsi se non alla sua naturale scadenza che, nel caso di polizze infortuni, é spesso decennale.
Il caso che ha dato spunto alla controversia è il seguente: un consumatore, titolare di polizza infortuni, dopo aver ottenuto, a fatica, il risarcimento del danno a termini di polizza, a seguito dell’infortunio occorsogli, non ritenendosi più adeguatamente tutelato dalla propria Compagnia di Assicurazioni, proprio in virtù della ingiustificata difficoltà riscontrata per ottenere la liquidazione della somma spettantegli a termine di polizza, decide di sciogliere il rapporto contrattuale con la medesima compagnia e invia una raccomandata, con avviso di ricevimento, significando la propria volontà di avvalersi della facoltà di recesso dopo ogni sinistro, che sa deve essere prevista nelle condizioni di contratto, anche a favore dell’assicurato.
La Compagnia di assicurazione respinge la comunicazione ricevuta e sollecita il pagamento del premio assicurativo, ormai prossimo alla scadenza. L’assicurato allora si rivolge al proprio legale, l’avv. Nicola Todeschini, membro dello Studio Legale Consumerlaw al fine di tutelare le proprie pretese.
Giova ricordare che a mente della disciplina contenuta nell’art. 1469-bis comma 3 n. 19, introdotto dalla legge n. 52 del 1996, attuativa della Direttiva Ce 93/13, in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori, è passibile del giudizio di vessatorietà la clausola contenuta nei contratti conclusi tra professionista e consumatore che preveda, a favore della sola Compagnia di assicurazione, e non anche in favore dell’assicurato, la facoltà di recesso dopo ogni sinistro.
Nonostante tra le parti si apra un contraddittorio epistolare, tanto da ingenerare nel consumatore il ragionevole affidamento che la Compagnia abbia inteso desistere, a distanza di qualche mese la Compagnia di assicurazione notifica ingiunzione di pagamento del premio annuale nel frattempo scaduto. Il consumatore affida quindi l’incarico allo Studio Consumerlaw per avere ragione delle proprie pretese.
L’instaurarsi della vertenza di merito, peraltro, si rende ancor più necessaria dal momento che oltre alla questione della vessatorietà della clausola, la controversia involge anche la più complessa questione della determinazione del foro competente, sia in virtù dei principi generali che di quelli speciali in materia di contratti con i consumatori.
La compagnia ricorrente, a parere del legale dello Studio Consumerlaw erratamente, incardina infatti l’azione monitoria avanti il Giudice di Pace competente in relazione al luogo in cui essa ha la propria sede legale; tale competenza si doveva, al contrario, escludere in applicazione ancor prima che del foro speciale del consumatore, in virtù dei criteri generali previsti in materia di competenza per territorio, così come disciplinati dagli artt. 18 e ss. del nostro Codice di procedura civile, a mente dei quali, infatti, si doveva necessariamente giungere alla declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace adito, perché sfornito di competenza sia in relazione al criterio generale della residenza del convenuto, sia in applicazione dei criteri speciali, seppur facoltativi, del “luogo di conclusione del contratto” e del “luogo in cui lo stesso deve essere eseguito”. Nel caso di specie, peraltro, l’Autorità Giudiziaria competente risulta coincidere proprio con i luogo di residenza del consumatore resistente.
Ai sensi dell’art. 1469-bis comma 3 n. 19 e sulla scorta della copiosa giurisprudenza sul punto, la clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto concluso tra professionista e consumatore, che stabilisca la competenza esclusiva ed unica di un giudice avente sede in un luogo diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore, è da ritenersi vessatoria e quindi inefficace in base al disposto di cui all’art. 1469-quinquies. Conseguentemente, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del consumatore protagonista della vicenda in esame, palesava il proprio radicale ed insanabile vizio di nullità.
Peraltro, giova sottolinearlo, la polizza infortuni in questione, pur essendo stata stipulata in epoca ben successiva all’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva comunitaria sopra ricordata, che risale al 1996, non risulta tenerne conto, dal momento che presenta numerose clausole passibili di declaratoria di inefficacia, a seguito del positivo giudizio di vessatorietà, dando lo spunto ad una attenta riflessione, come accennato in apertura, sul grado di reale “recepimento” ed aggiornamento dei contratti alla suddetta “nuova” disciplina. Ma questo potrebbe essere l’oggetto del prossimo articolo.
Tornando al merito della questione, il patrocinio del consumatore provvede dunque a contestare la legittimità del decreto ingiuntivo, emesso dal ritenuto incompetente Giudice di Pace, anche sotto il profilo dell’operatività della clausola di contratto che prevede, appunto, a vantaggio della sola Compagnia di Assicurazione e non anche dell’assicurato, la facoltà di recesso dopo ogni sinistro.
La Compagnia di assicurazione, lette le difese avversarie, decide di fare retromarcia rinunciando al decreto ingiuntivo e, addirittura, alla polizza in questione, dichiarando l’avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale e provvedendo al ristoro integrale delle spese di causa.
Al di la della soddisfazione per il risultato, preme approfondire la fattispecie.
Se da un lato è possibile presumere, con un apprezzabile grado di certezza, che la questione sulla competenza territoriale vada risolta favorevolmente per il consumatore, ed allo stesso modo debba essere dichiarata vessatoria la clausola del contratto in questione che non prevedeva anche a favore dell’assicurato la facoltà di recesso dopo ogni sinistro, con conseguente declaratoria di inefficacia della medesima, non risulta altrettanto agevole stabilire, in base a quale principio informatore del nostro ordinamento possa dichiararsi lo scioglimento del rapporto contrattuale in essere con la Compagnia di assicurazioni del consumatore.
Sul punto, invero, si rinvengono numerose sentenze pronunciate dalla giurisprudenza di merito nelle quali viene dichiarata la vessatorietà anche di quelle clausole contenenti il duplice vantaggio del recesso a favore di entrambi i contraenti, sulla base dell’assunto che neppure la previsione bilaterale sia in grado di ristabilire l’equilibrio in favore del consumatore, il quale si troverebbe comunque nella più sfavorevole posizione di doversi cercare un’altra Compagnia di assicurazione, ma la questione non appare ancora risolta.
In altre parole, la sanzione comminata dal nostro legislatore alle clausole ritenute vessatorie è pur sempre quella dell’inefficacia, restando il contratto valido ed operante per tutto quanto in esso diversamente e validamente stabilito.
Nel corso di un convegno svoltosi a Bruxelles nel 1999, all’indomani dell’avvenuto recepimento da parte di ciascuno degli stati membri, della disciplina introdotta dalla direttiva comunitaria sopra citata, è stato proprio affrontato il problema della definizione e interpretazione del concetto di abusività delle clausole contrattuali alla luce della regolamentazione introdotta dalla più volte citata direttiva.
Posto che, è stato detto, i criteri generali di abusività sono essenzialmente due, e cioè il criterio del significativo squilibrio e il criterio della buona fede, il primo è il criterio centrale e fondamentale nella definizione di abusività: una clausola è abusiva se determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi contrattuali delle parti.
Ma allora in che modo il criterio del significativo squilibrio coesiste e interagisce con il secondo criterio, quello della buona fede ? In altre parole è possibile ricorrere a tale secondo criterio per dirimere una controversia del tipo di quella sopra riferita, per giungere alla medesima risoluzione ottenuta in via stragiudiziale ?
In dottrina si è sostenuto che i due criteri dovrebbero operare in modo disgiunto: una clausola sarebbe abusiva in quanto determinante significativo squilibrio oppure in quanto contraria a buona fede. Su questa base è stato suggerito che, mentre il criterio dello significativo squilibrio sarebbe un mezzo di protezione contro l’abusività sostanziale delle clausole, la buona fede proteggerebbe i consumatori piuttosto contro l’abusività procedurale. Il dibattito su questo punto ha messo in evidenza che, effettivamente, nella definizione di abusività l’aspetto sostanziale e quello procedurale si trovano spesso intrecciati: ne è esempio il riferimento al criterio della trasparenza in quanto incidente direttamente sul carattere abusivo della clausola.
Sulla scia della posizione ufficiale emersa dal dibattito sopra ricordato, per cui si è esclusa la possibilità, paventata da più parti, che l’applicazione del criterio del significativo squilibrio e di quello della buona fede, potesse portare a risultati divergenti qualora si fosse ammesso che una clausola risultante affetta da significativo squilibrio, potesse essere salvata dal giudizio di abusività tramite il criterio della buona fede, dimostrando che essa, anche se squilibrata, non fosse contraria a buona fede, si potrebbe allora giungere ad affermare il seguente assunto.
Se una clausola affetta da significativo squilibrio è sempre - automaticamente e per definizione – da ritenersi contraria a buona fede, proprio il richiamo al generale principio informatore del nostro ordinamento, che è appunto quello della buona fede potrebbe offrire il punto di appoggio per la risoluzione di casi analoghi a quello che ci occupa.
Ma allora, a ben vedere, il problema non è tanto quello di verificare se il criterio della buona fede possa influenzare il giudizio di abusività oppure no. È certo che esso lo influenza. Il problema è piuttosto quello di verificare se il criterio della buona fede influenzi il giudizio di abusività solo attraverso i criteri complementari cui fa riferimento la normativa citata o anche al di là dell’applicazione di tali criteri, come già sembrava ammettere il testo della più volte citata direttiva comunitaria, in modo tale da essere, mi si passi il termine, utilizzato per ottenere un effettivo ristabilimento dello squilibrio prodottosi a danno del consumatore.
Un’interessante ipotesi di studio potrebbe quindi proprio essere quella di ricercare un filo conduttore, tra il nostro Codice civile del ’42 e la Legge n. 52 del 1996 ,proprio nel concetto di buona fede previsto, nel primo, quale generale criterio cui richiamarsi nell’esecuzione di un qualsiasi contratto, ex art. 1375 – disposizione quest’ultima da leggersi necessariamente sempre in binomio con quella prevista al precedente art. 1175, relativa al comportamento secondo correttezza – e, nella seconda, quale criterio cui fare riferimento proprio in virtù dell’avvenuto riconoscimento della sua funzione riequilibrante.
La buona fede e la correttezza rilevano, come ci insegna la migliore dottrina sul punto, quali generali criteri di valutazione del comportamento delle parti in relazione alle modalità di esecuzione del vincolo sinallagmatico, nonché parametri per valutare la discrezionalità delle parti nell’esecuzione del contratto. Alla buona fede, per dirla con il Di Majo, è attribuita una funzione integrativa del rapporto obbligatorio capace di enucleare ed inserire nel rapporto stesso i doveri strumentali di avviso, solidarietà, informazione e protezione nei confronti della persona e dei beni della stessa.
Non si tratta dunque di inserire nel rapporto contrattuale una facoltà di recesso ad nutum, che mal si concilierebbe con il principio del mutuo consenso, ma di interpretare, secondo la buona fede appunto, il contratto che già preveda tale facoltà a favore di una soltanto delle parti e quindi ritenere consentita pari facoltà in favore anche dell’altra che, peraltro, per definizione è ritenuta la parte più debole. In mancanza di tale previsione il contratto, pur depurato delle clausole non sopravvissute alla declaratoria di abusività, rimarrebbe comunque squilibrato in danno del consumatore, il quale si verrebbe a trovare nuovamente sfornito di mezzi a tutela della propria posizione.
È opportuno, dunque, che la riflessione continui.
Avv.ssa Francesca Todeschini
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