Inserita il 28 Aug 2007
Si sono scusati per la loro pericolosità, hanno dimostrato disponibilità ma...quando si è trattato di metere mano al portafoglio, assicurazione e Comune di Vittorio Veneto hanno preferito la solita linea.
Parole chiave: responsabilità custode proprietario strade marciapiedi 2051 2043 danno biologico insidia trabocchetto Comune Vittorio Veneto segna via pollicini.
Inserita il 23 Aug 2007
Basta con i danni da difetto di manutenzione, mandateci le vostre segnalazioni realizzeremo un data base da inviare alle amministrazioni segnalando la loro inerzia.
Parole chiave: danno custodia responsabilità pubblica amministrazione demanio custode proprietario comune privincia stato art. 2043 cod. civ. 2051 cod. civ. cassazione sen. 5445 del 14/03/2006.
Inserita il 23 Aug 2007
Caso di Malasanità a Conegliano: troppo tardi la scoperta della frattura, sotto accusa la ritardata assistenza.
Parle chiave: malasanità, conegliano, treviso, responsabilità medico struttura ulss7 medico errore colpa medica danno biologico patrimoniale non patrimoniale esistenziale struttura sanitaria casa di cura riposo anziani.
Inserita il 21 Aug 2007
Ancora un caso di difetto di tempestiva diagnosi.
Inserita il 20 Aug 2007
Il Tempo segue la nostra inziativa.
Inserita il 19 Aug 2007
Dalla home page di QuotidianoNet Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino, un estratto del servizio sul caso Mattel.
Inserita il 19 Aug 2007
Il Gazzettino del 18 agosto 2007. In allegato l'ampio spazio dedicato dalla Tribuna di Treviso.
Inserita il 17 Aug 2007
E' giunta rapida...e probabilmente "automatica" la risposta di Mattel...ma non siamo siddisfatti ed attendiamo la "vera" risposta. Vi terremo informati sugli sviluppi.
Inserita il 17 Aug 2007
Ecco, in allegato, il testo della diffida inviata alla Mattel. Attendiamo che la casa produttrice voglia riscontrare la missiva. Vi terremo informati sul contenuto della risposta.
(Parole chiave: Mattel, diffida, danno prodotto difettoso pericoloso salute bambini danno patrimoniale non patrimoniale esistenziale indennizzo risarcimento Conegliano)
Inserita il 17 Aug 2007
Dopo la notizia che ha allarmato migliaia di famiglie, anche in Italia, Mattel ha introdotto, nel proprio sito, una pagina di avvertimenti (clicca qui). Tuttavia, pur apprezzando l'iniziativa chiediamo di più... (Parole chiave: Mattel responsabilità produttore danni bambini responsbailità civile danno da prodotto difettoso risarcimento).
Inserita il 16 Aug 2007
CARCERE PER IL MEDICO DI GUARDIA CHE RIFIUTA LA VISITA
Fino a due anni può rischiare il medico di turno in guardia medica che rifiuti di visitare un paziente che presenti un quadro clinico non trascurabile. Lo sostiene la suprema Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza, depositata il 02.08.07, ha confermato la sentenza di condanna che era stata inflitta al medico di guardia dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il medico di guardia era accusato di aver omesso di visitare un malato che, durante l’estate dell’anno 2002, si era rivolto all’ambulatorio denunciando un forte malessere alla bocca dello stomaco; il medico l’aveva dirottato alla più vicina farmacia ma, nella notte, il paziente era deceduto. I giudici, in primis il Tribunale di Lamezia Terme e quindi la Corte d’Appello di Catanzaro, avevano accolto la richiesta di condanna formulata dalla pubblica accusa sul presupposto dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 328 c.p. che, sotto la rubrica “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente, rifiutino un atto del loro ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, debba essere compiuto senza ritardo. La tesi difensiva del medico, nei due gradi di giudizio, è consistita anche nell’accusare il paziente di non aver insistito adeguatamente per essere visitato e nel sottolineare che comunque l’omesso intervento non avrebbe salvato la vita al paziente. Secondo i giudici, tuttavia, le difese non avevano alcun pregio poiché se è vero che il medico deve stabilire se si trovi innanzi ad un malessere del tutto secondario, od un quadro sintomatologico serio, la sua valutazione non può trasformarsi in assoluto arbitrio e giustificare colpevoli inerzie; la discrezionalità del medico, in altre parole, può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla scorta degli elementi di prova che siano sottoposti al suo vaglio. Pertanto, secondo i giudici della suprema corte, è responsabile del reato di “omissione d’atti d’ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso in equivoci connotati di gravità”.
Avv. Nicola Todeschini
Inserita il 16 Aug 2007
Ringraziamo l'Associazione Italiana Fisioterapisti che ci ha inviato una comunicazione con la quale chiarisce aspetti salienti dell'attività di fisioterapista a rettifica d'informazioni errate.
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